Orari sincronizzati per i Comuni della costa
Firmato il protocollo sulla disciplina delle fonti di emissione sonora dai Comuni costieri della provincia di Rimini
E' stato siglato dai Sindaci di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini il protocollo d'intesa sulla disciplina degli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi e balneari.
Si tratta di uno storico accordo tra i Comuni della costa della provincia di Rimini al fine di definire un quadro comune e condiviso di regole nel territorio costiero che va da Cattolica a Bellaria Igea Marina sul problema dei rumori che si propagano all'esterno dei locali. Uniformare e omogeneizzare gli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora significa evitare controproducenti concorrenze interne tra pubblici esercizi di Comuni limitrofi e il 'nomadismo' notturno da parte soprattutto dei giovani, salvaguardando la qualità ambientale e la sicurezza e la salute delle persone. Il quadro di regole definito sinergicamente dalle Amministrazioni Comunali vuole dunque cogliere l'obiettivo di incrementare il livello complessivo di vita per rispondere alle esigenze dell'ospite e alla tutela da inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti. Ciò attraverso un protocollo d'intesa che fa dell'innovazione il privilegiato strumento di intervento: in questo senso, a semplice titolo esemplificativo, va evidenziato come l'accordo preveda una deroga di un'ora dall'orario stabilito (comunque entro le 2 di notte) per i pubblici esercizi (chioschi di spiaggia compresi) che si dotino di apparecchiature in grado di contenere entro i limiti di legge le emissioni sonore. Allo stesso tempo va rimarcato come, allo scopo di valorizzare la peculiarità prevalentemente balneare dell'arenile, vengono limitate alle ore 24 le attività di intrattenimento e svago negli stabilimenti balneari svolte mediante l'utilizzo di fonti sonore.
In allegato il testo completo del protocollo d'intesa
Disciplina degli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora
nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi e balneari.
Protocollo dintesa
tra i Comuni di
Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini
Premesso
Che, come è noto, il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi e balneari, rappresenta una realtà economica e sociale straordinariamente importante per lofferta turistica e del divertimento della Riviera di Rimini. Unarticolata realtà che fonda il suo successo sulla costante spinta allinnovazione ma soprattutto alla ricerca di una qualità complessiva in grado di rispondere perfettamente alle esigenze dellospite e alla tutela da inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti.
Considerato quindi
Che è obiettivo comune, da parte degli Enti pubblici e del tessuto imprenditoriale, individuare una regolamentazione armonica sullintero territorio della costa riminese che- in accordo con la normativa nazionale e regionale- risponda operativamente alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate al principio della qualità e sostenibilità
Ritenuto
Di dovere definire un quadro di regole generali e nel contempo precise, valide per il territorio costiero che si estende dal Comune di Bellaria Igea Marina a Cattolica, in grado di valorizzare pienamente i diversi ambiti e peculiarità comunali allo scopo di valorizzare ulteriormente limmagine complessiva tradizionalmente riconosciuta di territorio deputato allaccoglienza e allospitalità ove convivono virtuosamente gli interessi dei cittadini residenti e dei turisti ospiti. Un quadro di regole generali che non va a inficiare lautonomia di ogni singolo Ente che può, allinterno di esso, articolare le proprie specifiche scelte
Valutato
Che sulla base delle considerazioni in premessa Amministrazioni Comunali e Associazioni di Categoria ritengono indispensabile omogeneizzare la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi e balneari nei diversi ambiti comunali al fine di evitare inutili e controproducenti concorrenze interne, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute soprattutto dei giovani
Preso atto
Della positiva esperienza dei Comuni firmatari i quali hanno attivato in passato specifici protocolli dintesa con le Associazioni interessate con lobiettivo di mettere in atto azioni sinergiche e condivise (es. disciplina degli orari nelle discoteche)
Convengono quanto segue
Per lattività di trattenimento e svago nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ricettivi, svolta mediante lutilizzo di fonti sonore fisse o mobili poste allinterno di locali chiusi, non sono previsti limiti di orario solo ed esclusivamente quando dette attività non comportano emissioni sonore che si propaghino allesterno del locale ovvero non creino disturbi ai cittadini contermini.
Quando dette attività comportano emissioni sonore che si propagano allesterno del locale, gli orari di cessazione sono i seguenti:
1) Per lattività di trattenimento e svago nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i chioschi di spiaggia), svolta mediante lutilizzo di fonti di emissione sonore fisse o mobili poste nei locali, è prevista la cessazione alle ore 1 dopo la mezzanotte;
2) Per lattività di trattenimento e svago negli esercizi ricettivi (alberghi), svolta mediante lutilizzo di fonti di emissione sonore fisse o mobili poste nei locali, è prevista la cessazione alle ore 24
3) Per valorizzare le finalità prevalentemente balneari (così come prevede la concessione demaniale), le attività di trattenimento e svago negli stabilimenti balneari svolte mediante lutilizzo di fonti sonore fisse o mobili è prevista la cessazione alle ore 24. Per stabilimenti balneari sintendono le attività di prestazione di servizi vari (affitto ombrelloni, sdrai, brandine) svolte sullarenile demaniale e/o privato;
4) I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i chioschi di spiaggia, che effettuano attività di trattenimento e svago utilizzando fonti di emissione sonora poste allesterno del locale ovvero installate allinterno dei locali ma che non hanno la possibilità di adottare chiusure/o schermature permanenti, fisse o mobili, per il contenimento delle emissioni sonore possono ottenere deroga sino a un massimo delle ore 2 dopo la mezzanotte allorché si dotino di apparecchiature in grado di contenere le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalle normative vigenti. La deroga potrà essere ottenuta previa apposita autorizzazione comunale;
5) In occasione delle festività di Capodanno (notte compresa tra il 31 dicembre e l1 gennaio) e di ferragosto (notte compresa tra il 14 e il 15 agosto) non si applicano le limitazioni previste nei precedenti punti;
6) Nel quadro di norme così delineate, è fatta salva lautonomia di ogni singolo ente, che può allinterno di esso articolare le proprie specifiche determinazioni.